In questa sezione verranno trattate tutte le pensioni di maggior interesse
LAVORI GRAVOSI
a domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta:
- i periodi di svolgimento delle professioni gravose;
- il contratto collettivo applicato;
- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni svolte;
- il codice professionale ISTAT ove previsto.
Il diritto al beneficio sarà comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio, delle comunicazioni obbligatorie di lavoro ai sensi dell’art. 1, co. 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria il diritto potrà essere provato anche per mezzo di un’autocertificazione del datore di lavoro.
Qualora manchi anche l’autocertificazione del datore di lavoro per impossibilità oggettiva del datore stesso di renderla, il lavoratore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Dpr dicembre 2000, n. 445 e spetterà all’INL compiere le necessarie verifiche ispettive.
Lavori gravosi: verifica delle condizioni di accesso al beneficio
Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione per lavori gravosi, la sussistenza dei requisiti è accertata direttamente dall’INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell’eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, da parte del datore di lavoro di rendere la domanda di pensionamento.
Accertata l’oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la predetta domanda di pensionamento, l’INPS trasmette gli atti all’INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente. Nelle more delle verifiche ispettive, l’INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.
Pensione di vecchiaia
Requisiti
È possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici. I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.
Soggetti iscritti all’AGO in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Per tali soggetti il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata).
In deroga al predetto requisito, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
- lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.
La documentazione necessaria per fare tale domanda è:
- AP 02
- AP 15
- IBAN
- DELEGA SINDACALE
- AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA STATO CIVILE E STATO DI FAMIGLIA
Pensione di anzianità
Requisiti
A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).
Per i lavoratori autonomi, invece, è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).
Alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota debba essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell’età ma si deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni. La decorrenza della pensione è fissata trascorsi 15 mesi per i lavoratori dipendenti e 21 mesi per gli autonomi dalla maturazione del requisito contributivo.
Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
La documentazione necessaria per fare tale domanda è:
- AP 01
- DIMISSIONI
- IBAN
- DELEGA SINDACALE
- AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA STATO CIVILE E STATO DI FAMIGLIA
ASSEGNO SOCIALE
La documentazione necessaria per presentare domanda è:
- I documenti anche dell’eventuale coniuge
- AP 61
- AP 15
- Dichiarazione di assenza di P Iva ed IBAN
- Eventuale sentenza di separazione
PENSIONE DI INABILITA’
Requisiti
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.
La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È, inoltre, richiesta:
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La documentazione necessaria per fare tale domanda è:
- Documenti anche del coniuge
- AP 15
- AP 59/60
- IBAN
- CERTIFICATO SS3 (presso di noi)
- Delega sindacale
QUOTA 100
Requisiti
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La documentazione necessaria per espletare la pratica è la seguente:
- Documenti
- Intervista
- Foglio dimissioni o licenziamento
- AP 15
- AP 03 per farsi accreditare la pensione in banca
- AP 04 per farsi accreditare la pensione in posta
- autocertificazione stato di famiglia
In caso di separazione bisogna inoltre allegare la sentenza.
E’ possibile richiedere le detrazioni in questa fase attraverso il modello MV 10
Reversibilità
Si può richiedere solo a morte del coniuge pensionato la cui pensione era di tipo contributivo e la documentazione necessaria è:
- Documenti d’identità
- Codice fiscale del defunto
- Certificato di morte
- AP 15
- AP 58
- IBAN
- Data del matrimonio
- Delega sindacale